Finanziamento corsi

Al fine di promuovere e sostenere la formazione professionale continua dei lavoratori, l’art.118 della Legge 388/2000 prevede che tutte le imprese possano destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all'INPS (a titolo di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria) a uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali autorizzati dal Ministero del lavoro.  Le aziende aderenti ai Fondi possono usufruire di tali finanziamenti per la formazione dei propri dipendenti.

Le modalità con cui i fondi interprofessionali finanziano formazione gratuita sono principalmente:

• Conto collettivo: modalità di assegnazione del contributo su base solidaristica; a tal fine i Fondi prevedono periodicamente la pubblicazione di bandi o avvisi pubblici, potenzialmente aperti a tutte le aziende aderenti, attraverso una procedura di ammissibilità e valutazione
• Conto individuale: modalità di assegnazione del contributo di diretta restituzione alle aziende aderenti, mediante l’apertura di un “conto individuale” al quale le imprese che hanno versato i contributi possono attingere senza mediazioni per finanziare le proprie attività di formazione.

In entrambi i casi le aziende devono presentare un piano formativo in base ai regolamenti previsti dai singoli Fondi e corredati da un accordo sindacale di condivisione tra le parti sociali.

Nel 2010 l’organizzazione datoriale Confservizi (Confederazione dei Servizi Pubblici Locali – ASSTRA, UTILITALIA) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL, hanno costituito Fonservizi (Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali), il Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua, di riferimento per tutte le aziende che operano nel settore dei Servizi Pubblici Industriali, sia private che municipalizzate e/o a totale partecipazione pubblica, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della formazione continua del personale che opera nelle aziende associate alle due Federazioni.

 

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